Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1902 del 19 gennaio 2026 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. Eurospinl
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e principio del ne bis in idem
In tema di reati urbanistici, non è configurabile l'identità del fatto tra la fattispecie di lottizzazione abusiva materiale e i singoli abusi edilizi in cui essa si articola, anche laddove riguardino le medesime strutture costruttive. La lottizzazione abusiva, in quanto reato a forma libera e progressivo nell'evento, implica una valutazione di fatto ontologicamente distinta, avente ad oggetto il pregiudizio arrecato alla potestà pubblica di programmazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue che la prosecuzione dell'attività illecita oltre la data di accertamento di precedenti violazioni edilizie integra un fatto storico nuovo, precludendo l'operatività del divieto di "bis in idem" in sede cautelare. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato con riferimento al "periculum in mora", ravvisabile nelle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, quali il rischio di modificazione, deterioramento, alienazione o ulteriore utilizzo speculativo del bene abusivo che aggravi il carico urbanistico.
Cass. Sez. III n. 507 del 8 gennaio 2026 (UP 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Pazienza Ric. Di Monte
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e distinzione tra reato progressivo e reati istantanei
In tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo può protrarsi nel tempo in virtù della natura progressiva del reato, comprendendo non solo interventi edilizi additivi, ma anche condotte volte a consolidare o migliorare trasformazioni già attuate che compromettono la destinazione d'uso riservata alla competenza pubblica. La ricostruzione di un "rudere" privo di mura perimetrali e copertura integra una "nuova costruzione" e non una ristrutturazione, rilevando ai fini del calcolo volumetrico per il delitto paesaggistico. Mentre la lottizzazione ha carattere unitario e progressivo, i reati relativi all'assenza di specifici titoli abilitativi (autorizzazioni paesaggistiche, permessi di costruire, depositi al genio civile) mantengono natura di reati istantanei. Ne consegue che, per questi ultimi, è necessario un rigoroso accertamento del tempus commissi delicti di ogni singolo intervento, restando precluso un apprezzamento cumulativo che ignori l'eventuale formazione di un giudicato parziale o il decorso dei termini di prescrizione per le condotte più risalenti
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10458 del 30 dicembre 2025
Rifiuti.Responsabilità del gestore dell'impianto e dei soggetti conferenti
Non può porsi a carico dei soggetti conferenti persino il rischio di condotte illecite poste in essere dal gestore dell’impianto in relazione al recupero del rifiuto - dagli stessi conferito - per la produzione di prodotti non compatibili, in mancanza del test di cessione, in quanto suscettibili di determinare il rilascio di sostanze inquinanti delle matrici ambientali. L’assenza di un potere di controllo sul ciclo di produzione del gestore dell’impianto relativo alla fase di recupero dei rifiuti conferiti non può essere fonte di responsabilità in caso di inquinamento ambientale per avere accettato il rischio di condotte illecite da parte del gestore che il ricorso ad un test di cessione generalizzato avrebbe impedito in radice, poiché l’inquinamento, quale evento di danno, rappresenta la conseguenza della condotta commissiva illecita del gestore e non della violazione di una generica posizione di garanzia del soggetto conferente che ha legittimamente confidato nel corretto recupero del rifiuto nel processo produttivo, conformemente al titolo autorizzatorio, per la realizzazione di “conglomerati cementizi” per i quali non era richiesto il test di cessione. Della commissione dell’illecito risponde solo il gestore dell’impianto che lo ha commesso non anche il soggetto conferente che legittimamente fa affidamento sulla correttezza professionale e sulla perizia del gestore dell’impianto, regolarmente autorizzato a ricevere una determinata tipologia di rifiuti per operazioni di recupero non richiedenti il test di cessione e che non può essere onerato di prevedere e prevenire persino condotte illecite altrui che esulano peraltro dalla propria sfera di controllo.
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. (26G00018) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2026)
Cass. Sez. III n. 479 del 8 gennaio 2026 (CC 17 dic 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Giorgianni Ric. Sansonna
Urbanistica.Legittimazione del terzo e utilizzabilità delle prove documentali digitali nel sequestro preventivo per lottizzazione abusiva
In tema di sequestro preventivo, il terzo che vanti diritti sul bene non può contestare i presupposti della misura (fumus e periculum), ma solo la propria titolarità e l'estraneità al reato. Sotto il profilo probatorio, i fotogrammi estratti da "Google Earth" sono prove documentali pienamente utilizzabili ex artt. 234 o 189 c.p.p. per datare interventi edilizi. La lottizzazione abusiva materiale si distingue dal reato di costruzione senza titolo poiché incide sull'assetto urbanistico generale, pregiudicando la riserva pubblica di pianificazione; pertanto, non sussiste violazione del ne bis in idem qualora una precedente condanna per costruzione abusiva riguardi fatti storicamente e giuridicamente distinti dalla successiva contestazione di lottizzazione, caratterizzata da una progressione criminosa che altera stabilmente la destinazione d'uso del territorio.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10218 del 22 dicembre 2025
Sostanze pericolose. INstallazione di stazione radio base in prossimità di stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante
L’art. 22 comma 1, del d. lgs. n. 105 del 2015 attiene all’aspetto pianificatorio e non incide direttamente sul procedimento di autorizzazione, regolato invece, nel caso in esame, dagli articoli 44 e 49 del D. Lgs. n. 259 del 2003. Esso non contiene alcun obbligo specifico di effettuare una ulteriore verifica preventiva dell’impatto della SRB sul vicino stabilimento, né impone l’intervento nel procedimento amministrativo di enti diversi da quelli espressamente indicati dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 259 del 2003.
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